Convertirla

Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista dalla vigente normativa comunitaria (10 o 15 anni per le patente di categoria AM, A1, A2, A ,B1, B,BE, 5 anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) può circolare munito del proprio documento fino alla data della scadenza.

Terminato il periodo di validità è necessario richiedere la conversione della patente estera, che sarà ritirata e restituita allo Stato emittente. Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria.

L’intestatario dell’abilitazione potrà ottenere una patente italiana con scadenza allineata a quella estera convertita o, presentando un certificato medico, avere una patente italiana con un nuovo periodo di validità.

È obbligato invece alla conversione della propria patente estera chi è in possesso di un titolo di guida senza limiti di validità temporale, il termine previsto è di due anni dall’acquisizione della residenza anche “normale” nel nostro Paese. Tale obbligo sussiste anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico. La scadenza dell’abilitazione alla guida può essere determinata dalla data di acquisizione della residenza in Italia in funzione della patente posseduta e dell’età del soggetto.

Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell’Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall’art. 136 del Codice della Strada.

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